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L’adesione all’Ente Bilaterale EBILA, in quanto ente previsto contrattualmente, avviene automaticamente da parte delle aziende che applicano uno dei CCNL sottoscritti da FOR.ITALY e UGL.

 

Relativamente ai lavoratori autonomi, titolari, famigliari e amministratori delle MPMI, l'adesione avviene tramite versamento volontario e confluirà nell'apposito fondo a gestione separata destinato a finanziare le iniziative specifiche per queste figure professionali.

 

In applicazione dell'Accordo Interconfederale FOR.ITALY - UGL del 14 maggio 2015 in materia di strumenti bilaterali, nonché dalla contrattazione di categoria, è stabilito che il versamento dovuto all'EBILA, tramite F24, è pari ad euro 10,00 mensili per dodici mensilità di cui 8,00 euro a carico azienda e 2,00 a carico del lavoratore comprensivi della quota relativa al Fondo Sviluppo Salute e Sicurezza gestito dall'organismo paritetico OPNI istituito dalle stesse parti FOR.ITALY e UGL.

 

Circolare esplicativa adesione EBILA

 

Esempio modello F24 per il pagamento del contributo all'EBILA (causale contributo "EILA") per i lavoratori dipendenti

 

 

Relativamente ai lavoratori autonomi, titolari, amministratori e relativi nuclei famigliari per avere accesso ai servizi della bilateralità EBILA, come previsto dall'Accordo Economico Collettivo - Buone Prassi sottoscritto da FOR.ITALY e UGL in data 14 maggio 2015, è previsto un versamento volontario in un unica soluzione sempre di 120,00 euro annui secondo le modalità illustrate nella schede di adesione sottostante.

 

  • SCHEDA DI ADESIONE VOLONTARIA PER USUFRUIRE DEI SERVIZI EBILA PER LAVORATORI NON DIPENDENTI

 

 

ATTENZIONE

Coerentemente con quanto statuito dal Ministero del Lavoro e con quanto previsto dall’Accordo Interconfederale “in materia di strumenti bilaterali”  sopra richiamato, i CCNL del sistema FOR.ITALY stabiliscono che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 30,00 lordi mensili per ciascuna mensilità. Tale importo, non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti, indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento all’obbligo della bilateralità.

Come aderire

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