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Commissione di conciliazione

E’ istituita presso l’Ente Bilaterale per le Imprese e i Lavoratori Autonomi - EBILA,  la “Commissione Paritetica di Conciliazione per le vertenze in materia di lavoro” con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.

 

La Commissione supporta le parti nell’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in materia di controversie individuali di lavoro ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010.

 

La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali.

 

L’Organizzazione procedente è tenuta a presentare l’istanza per mezzo di PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mano in duplice copia o ogni altro mezzo equipollente idoneo.

 

La richiesta deve contenere gli elementi essenziali utili all’esame della controversia, l’indicazione delle eventuali parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, l’indicazione dell’Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale che rappresenta l’istante in caso di domanda presentata su interesse di una parte.

 

La Commissione di Conciliazione territoriale, operante presso le articolazioni territoriali dell’EBILA, ove costituite, interviene per risolvere tutte le problematiche inerenti la contrattazione decentrata per le quali non si debba ricorrere all’intervento della Commissione di Conciliazione Nazionale. Ciascuna Commissione di Conciliazione territoriale è composta da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali. La Commissione si riunisce presso la sede dell’articolazione territoriale dell’EBILA ogni semestre al fine di ottemperare al suo mandato ovvero su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero aziendale.

 

Ai sensi dell’Art. 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita il mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:

  • il termine per l’emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l’incarico s’intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;

  • le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;

  • l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari.

Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l’espletamento dell’attività istruttoria.

 

 

MODULI RICHIESTA CONVOCAZIONE COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

 

1. MODULO PER RICHIESTA AZIENDA

 

2. MODULO PER RICHIESTA LAVORATORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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